Art. 13.
(Attività dei teatri storici).

      1. I teatri storici hanno il compito di promuovere e diffondere le attività e la cultura musicale nell'ambito della regione di appartenenza e di contribuire alla formazione del pubblico nel campo della cultura musicale.
      2. La produzione musicale dei teatri storici si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, con particolare riguardo alla sperimentazione e alla ricerca svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali e che tengano conto anche della tradizione musicale italiana.
      3. Il CNM sostiene l'attività dei teatri storici sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2, favorendo anche le produzioni musicali concordate tra diversi teatri storici.